STATUTO AICAP
Approvato dall’ Assemblea Straordinaria – Palermo 12-13 giugno 2015
Scarica lo Statuto (file .pdf – click qui: 2015-Statuto_Vigente)
Art. 1 – E’ costituita fra le Aziende Italiane che operano nel settore della pubblicità esterna ed arredo urbano, la: “Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari”, altrimenti denominata “A.I.C.A.P.”, con sede in Milano, essa ha durata illimitata ed è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
Art. 2 – L’Associazione è apolitica, non ha alcun fine di lucro, ed ha fra i suoi scopi quello di riunire gli operatori italiani che operano nell’ambito della pubblicità esterna e dell’arredo urbano, onde: – favorire lo sviluppo di iniziative destinate a promuovere la formazione e l’aggiornamento tecnico professionale degli associati e migliorare la collaborazione tecnico commerciale fra di loro, nonché la crescita del livello e del prestigio della intera categoria;
Art. 3 – Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le imprese di ogni tipo, iscritte ad una Camera di Commercio, che esercitano la loro attività nel settore della pubblicità esterna e/o arredo urbano, mediante la produzione, installazione, gestione e noleggio degli impianti.
Art. 4 – Nella Associazione si distinguono i Soci Ordinari, Soci Multipli, Soci Aderenti, Soci Sostenitori, Soci Straordinari, Soci Onorari le cui quote vengono determinate annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
– Soci Ordinari: sono tutte le Imprese che posseggono i requisiti di cui sopra, che siano in grado di dimostrare un’adeguata capacità di agire secondo criteri di conoscenza delle leggi e delle normative vigenti ed abbiano maturato nel settore un’esperienza attiva d’impresa di almeno due anni. Essi sono tenuti ai versamenti delle quote sociali, possono partecipare alle Assemblee, esprimere il loro voto e possono essere eletti a cariche sociali. A questi soci viene applicata un’ulteriore percentuale dell’1%o sul fatturato relativo esclusivamente alla pubblicità esterna ed arredo urbano, da calcolarsi a partire da € 260.000,00 fino ad un massimo di € 5.200.000,00; detta quota non è soggetta alla rivalutazione ISTAT. Gli Associati con fatturato a partire da € 260.000,00, devono dare comunicazione del fatturato su cui applicare la quota, entro i mesi di luglio/settembre di ogni anno; in caso contrario, sarà il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, che stabilirà l’importo su cui applicare il coefficiente dell’ 1%o anche attraverso visure di legge.
– Soci Multipli: sono i soci ordinari che avendo più Imprese, intendono associarle all’A.I.C.A.P. Resta inteso che queste Aziende devono avere un fatturato minore e la quota associativa da versare non deve superare quella dei soci Aderenti. Questi soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, ma non possono essere eletti a cariche sociali.
– Soci Aderenti: sono le Imprese che, pur non in possesso di tutti requisiti previsti per l’iscrizione come Soci Ordinari, chiedono di far ricorso all’assistenza dell’Associazione. Essi sono tenuti ai versamenti delle quote sociali, possono partecipare alle Assemblee ed esprimere il loro voto, ma non possono essere eletti a cariche sociali. Trascorso il periodo massimo di 2 (due) anni dall’iscrizione all’Associazione ed accertato il conseguimento dei requisiti richiesti con gli adempimenti dello Statuto a seguito di iscrizione, i Soci Aderenti diventano Soci Ordinari.
– Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e/o le società di persone che, di ridottissime dimensioni, non si trovano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione ad una delle altre tipologie di soci e chiedono al Consiglio di poter fare ricorso all’Associazione. Il Consiglio può discrezionalmente determinare il periodo massimo d’iscrizione con tale qualifica. I soci sono tenuti al versamento della rispettiva quota, possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto, ma non possono essere eletti a cariche sociali.
– Soci Straordinari: sono i Consorzi, le Cooperative, le Associazioni di categoria del settore, senza scopo di lucro. Questi soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed ad esprimere il proprio voto, uno per ogni organizzazione rappresentata, ma non possono essere eletti a cariche sociali.
– Soci Onorari: la qualifica di Socio onorario può essere conferita dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a Persone Eminenti cui l’Associazione crede opportuno tributare tale omaggio, ad Alte Personalità insigni per pubblico riconoscimento ed a persone che abbiano reso segnalati servigi all’Associazione. Essi sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
Art. 5 – La domanda per l’iscrizione all’Associazione deve essere presentata, firmata dal legale rappresentante, con indicate: la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, l’attività svolta, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., al Tribunale, la dichiarazione di eventuale iscrizione ad altre Associazioni aventi gli stessi scopi e il consenso/divieto al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 675 31/12/96 sulla privacy. La domanda può essere inviata tramite raccomandata o pec. L’adesione ha la durata di 2 (due) anni, e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo non intervenga disdetta. Il primo biennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di accettazione della domanda presentata. Il Consiglio Direttivo in carica, sentito il parere perentorio del Segretario Regionale competente per territorio, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti appurandone la piena affidabilità, delibera sull’ammissione del candidato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, da proporsi entro 30 giorni dalla data della sua comunicazione, al Comitato di Garanzia, che si pronuncerà in via definitiva.
Art. 6 – I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione la quota annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Sociale su proposta del Consiglio Direttivo. Per le adesioni presentate durante l’anno, l’obbligo di pagamento della quota decorre dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo e viene dunque calcolata in dodicesimi. Le quote vengono aggiornate in base al coefficiente ISTAT a partire dal 1° gennaio, detto coefficiente viene quantificato e comunicato agli Associati entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7 – L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec entro il termine di 90 giorni prima della chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro il 30 settembre di ogni anno. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale fino alla scadenza dell’iscrizione, salvo l’eventuale esenzione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo deferirà al Comitato di Garanzia, per i provvedimenti di competenza, gli iscritti la cui attività contrasti con le norme e le finalità statutarie dell’Associazione ovvero sia incompatibile con una corretta attività associativa.
Art. 9 – A carico degli iscritti predetti, qualora venga accertata l’attività contraria a norme e finalità statutarie dell’Associazione, il Comitato di Garanzia adotterà i seguenti provvedimenti disciplinari a seconda della gravità della violazione: richiamo, censura, estromissione.
Art. 10 – Il Comitato di Garanzia deve notificare gli addebiti a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec all’iscritto che, entro i successivi 10 giorni, potrà inoltrare al Comitato stesso, con le medesime modalità di comunicazione, le proprie giustificazioni.
Art. 11 – Gli iscritti morosi nei pagamenti delle quote associative per più di 2 anni, saranno d’ufficio cancellati con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo e comunicato all’interessato, salvo il diritto al recupero di quanto da essi dovuto.
Art. 12 – Organi dell’A.I.C.A.P. sono:
Art. 13 – L’Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti aderenti all’Associazione, da almeno 2 mesi prima della elezione delle cariche sociali o della convocazione dell’Assemblea.
Art. 14 – L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 Giugno per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo per l’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un quinto dei Soci.
Art. 15 – Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito a tutti i Soci trasmesso a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di urgenza il termine del preavviso può essere ridotto a 10 giorni.
Art. 16 – L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in I° convocazione con la presenza di almeno la metà più uno gli aventi diritti al voto. L’Assemblea ordinaria di II° convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita, sia in I° che in II° convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto a voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. L’Assemblea è presieduta da un associato ordinario nominato dalla stessa.
Art. 17 – L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti riguardanti le persone, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso l’Assemblea designerà due scrutatori scelti fra i presenti.
Art. 18 – A ciascun Socio intervenuto in Assemblea personalmente o rappresentato per delega, ordinariamente spetta un voto. Solo per la designazione del Consiglio Direttivo, ciascun Socio ha diritto di esprimere, mediante altrettante schede, un numero di voti corrispondenti alle seguenti fasce di fatturato annuo realizzato dall’Azienda che rappresenta e che dovrà essere preventivamente documentato:
– da | € 0,00 | € 258.000,00 | – 1 (uno) | voto | |
– da | € 259.000,00 | a | € 774.000,00 | – 3 (tre) | voti |
– da | € 775.000,00 | a | € 2.065.000,00 | – 5 (cinque) | voti |
– da | € 2.066.000,00 | a | € 3.615.000,00 | – 7 (sette) | voti |
– da | € 3.616.000,00 | € 5.165,000,00 | – 10 (dieci) | voti |
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere (minimo cinque, massimo nove) ed il numero dei membri del Comitato di Garanzia da eleggere (minimo tre, massimo cinque) sarà ogni volta deciso a maggioranza dall’Assemblea, prima di procedere alle operazioni di voto. Mediante ogni scheda i votanti potranno esprimere un numero di preferenze non superiore al totale dei Consiglieri da eleggere, scelti nell’elenco di coloro che, non oltre un’ora prima dell’inizio delle operazioni di voto, abbiano espressamente dichiarato la propria disponibilità alla candidatura. Le Aziende non in regola con il pagamento del contributo dell’anno precedente alla convocazione dell’Assemblea, non possono partecipare alle votazioni.
Art. 19 – All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
b) in sede straordinaria:
MODALITÀ DI VOTO
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo cura l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere. E’ composto da un minimo di cinque e fino ad un massimo di nove Consiglieri, scelti tra gli Associati dell’AICAP in regola con le disposizioni contenute nel capitolo 4° art. 14. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, designa tra i suoi membri il Segretario Nazionale. Il Presidente designato nomina il Vice Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richiedono un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata o pec almeno sette giorni prima della data fissata e deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, da spedirsi almeno tre giorni prima della data per essa fissata. Le deliberazioni verranno assunte a maggioranza degli intervenuti e di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri, assenti non giustificati per tre sedute consecutive, decadranno automaticamente dall’incarico. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa con parere consultivo il Coordinatore dei Segretari Regionali ed il rappresentante del Gruppo Giovani. I rappresentanti dell’Aicap nelle Commissioni Tecniche degli Enti Locali, decadono dall’incarico alla scadenza del Consiglio Direttivo, mantenendo la rappresentatività fino alle nuove nomine. Il nuovo Consiglio provvederà al rinnovo degli incarichi, sentiti i Segretari Regionali, porta voce degli iscritti nel proprio territorio. Su proposta del Consiglio Direttivo dell’AICAP, in considerazione di una maggiore partecipazione e trasparenza all’interno dell’Associazione, anche i rappresentanti indicati dall’AICAP e nominati dalle Commissioni Tecniche degli Enti Locali, decadono dal loro mandato al momento della scadenza del Consiglio Direttivo e mantengono le diverse rappresentatività fino alle nuove nomine. Le nuove nomine saranno rinnovate dal Consiglio Direttivo eletto, sentiti i Segretari Regionali, porta voce degli iscritti nel proprio territorio. Le quote associative vengono determinate annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; è altresì facoltà del Consiglio Direttivo stabilire per i nuovi associati delle quote d’ingresso agevolate purché l’iscrizione sia per un minimo di un anno oltre la frazione. Detti soci non possono essere eletti a cariche sociali, ma possono partecipare alle Assemblee ed esprimere il loro voto. Le quote associative annue e la percentuale dell’1 %o devono essere pagate secondo le modalità ed i tempi fissati con delibera dell’Assemblea dei Soci, come contenuto nel cap. 2° art. 4 e 6.
Art. 21 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi nonché davanti a tutte le Autorità Amministrative e Giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale. Egli può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di essi, sentito il parere perentorio del Segretario Regionale competente per zona. Il Presidente sovrintendente in particolare all’attuazione delle delibere dell’Assemblea, che convoca. Il Presidente promuove ed indirizza le attività dell’Associazione secondo le finalità statutarie e le direttive dell’Assemblea; attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, sentito il suo parere, stabilisce contatti con qualsiasi Ente, Associazione ed Autorità. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per non più di 3 (tre) mandati. Nell’eventualità che l’incarico del Presidente risultasse vacante, le funzioni di presidente saranno assolte dal Vice Presidente, che entro 40 giorni provvederà alla convocazione di un’Assemblea Generale per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente promuove ed indirizza le attività dell’Associazione secondo le finalità statutarie e le direttive dell’Assemblea; attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, a seguito delle statuizioni dello stesso, mantiene contatti con Enti, Associazioni ed Autorità. Il Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi del contributo professionale di Consulenti esterni particolarmente preparati in attività e settori d’interesse associativo; può conferire loro incarichi per attività di studio e consulenza.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Art. 22 – Il Segretario Nazionale suggerisce agli organi di Presidenza le attività che ritiene opportuno vengano svolte dall’Associazione, secondo le finalità statutarie e le direttive fissate dall’Assemblea. Egli propone altresì tutte le iniziative che ritiene utile vengano assunte per il regolare funzionamento dell’Associazione, con particolare riguardo alla divulgazione esterna delle sue finalità; indice e presiede l’Assemblea per l’elezione del Coordinatore dei Segretari Regionali; mantiene i rapporti con il Coordinatore dei Segretari Regionali e con le Segreterie Regionali, indice e presiede le Assemblee da loro indette; promuove campagne di stimolo all’Associazionismo.
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare materialmente la gestione economica dell’Associazione, in ossequio a norme imperative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare, nel rispetto dei poteri e doveri statutari che gli competono.
Sono compiti del Tesoriere:
sottoporre all’Assemblea dei Soci;
Art. 24 – Può essere costituita, in una o fra più Regioni limitrofe, alle quali aderiscano complessivamente almeno tre Soci, una Segreteria Regionale.
Il Segretario Regionale deve essere un Socio Ordinario ed è il responsabile della Segreteria. Viene eletto, a maggioranza, dagli associati AICAP dell’area in regola con le quote sociali, nel corso di un’Assemblea convocata e presieduta dal Segretario Nazionale. Il Segretario Regionale dura in carica 3 (tre) anni e decade automaticamente ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo dell’AICAP.
Al Segretario Regionale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:
Il Segretario Regionale partecipa o si fa rappresentare da un Associato della zona ai Tavoli di lavoro attivi nell’area di competenza.
Il Segretario Regionale, con il preventivo consenso del Consiglio Direttivo, è l’interlocutore dell’AICAP con le Autorità Regionali e Locali.
Le Segretarie Regionali potranno disporre, per finalità attinenti lo svolgimento delle attività di zona, di risorse economiche associative sino ad un massimo del 20% (venti percento) delle quote sociali annue riscosse dagli iscritti all’Associazione compresi nel territorio di competenza; dell’eventuale utilizzo di tali risorse e delle conseguenti spese sostenute dovrà essere fornita al Tesoriere rigorosa documentazione, depositata entro e non oltre il 10 febbraio dell’anno finanziario successivo.
Ad ogni nuovo Associato acquisito dalla Segreteria Regionale, a tale Segreteria sarà attribuito un premio pari al 50% della prima annualità.
Il Consiglio Direttivo dell’AICAP potrà attribuire maggiori risorse economiche a quelle Segreterie Regionali che avessero conseguito risultati particolarmente rilevanti a favore dell’Associazione.
La Segreteria Regionale decade automaticamente quando il numero dei Soci si riduce a meno di tre e l’area sarà incorporata a quella di una Segreteria Regionale limitrofa.
E’ prevista la figura del Coordinatore dei Segretari Regionali.
Il Coordinatore deve essere un Socio Ordinario e viene nominato, a maggioranza, dai Segretari Regionali al loro interno, nel corso di un’Assemblea convocata e presieduta dal Segretario Nazionale. Dura in carica 3 (tre) anni e decade automaticamente ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo dell’AICAP.
Il Coordinatore dei Segretari Regionali collabora con il Segretario Nazionale, promuove la collaborazione tra i Segretari Regionali e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha in ogni caso la facoltà di revocare e/o dichiarare decaduto anticipatamente il Coordinatore dei Segretari Regionali.
Art. 25 – Il Comitato di Garanzia, eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci, presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni, ai fini del rispetto delle norme dettate dal presente statuto. Ad esso è devoluta pure la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i Soci e fra la Associazione ed alcuni di essi, nonché l’eventuale incompatibilità di accesso alle cariche sociali di soci iscritti anche ad altre organizzazioni del settore. Esso ha il compito di provvedere, su segnalazione del Consiglio Direttivo, alla applicazione di sanzioni nei confronti degli iscritti, relativamente a questioni concernenti la moralità e la probità professionale di essi ed emetterà le proprie risoluzioni, appellabili solo con ricorso all’Assemblea Generale dei Soci, da proporre nel termine di giorni venti dalla comunicazione agli interessati della decisione.
Il Comitato di Garanzia, composto da un minimo di tre e fino a cinque membri, è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, e resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Qualora uno dei membri fosse coinvolto nel procedimento disciplinare in corso, verrà automaticamente rimosso “pro-tempore” dall’incarico e sostituito da un altro membro nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Garanzia può essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali parteciperà, con funzioni consultive. Ad esso potrà essere attribuita la competenza su speciali materie, in attuazione delle finalità statutarie, sulla base di regolamenti di attuazione predisposti, nell’ambito dei suoi poteri, dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Garanzia deve essere composto da Associati AICAP, in regola con le disposizioni di cui al capo IV° art. 4 e si riunisce su disposizione del Presidente, ove se ne presenta la necessità.
L’incarico di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con l’incarico di membro del Consiglio Direttivo o di membro del Collegio dei Revisori.
Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che designano, tra loro, un Presidente; il Collegio resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Al Collegio dei Revisori spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione Amministrativa dell’Associazione. Esso dovrà presentare all’Assemblea la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, esaminare i bilanci, controllare le entrate e le uscite, riscontrare i documenti giustificativi e riferire, su di essi, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori può essere composto anche da non Associati dell’AICAP.
Art. 27 – In seno all’Associazione è costituito un Gruppo Giovani, il cui rappresentante, nominato dall’Assemblea del Gruppo, partecipa con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Tra gli scopi principali del Gruppo quello di proporre all’Associazione iniziative innovative tecnologiche, economiche e commerciali. A tale scopo il Gruppo andrà a stringere rapporti di collaborazione ed interscambio con organismi similari di altri Paesi al fine di scambiare nozioni e conoscenze attinenti l’attività dei Soci della nostra Associazione. Il Gruppo promuoverà almeno un incontro annuale con i rappresentanti dei Gruppi similari degli altri Paesi. Le modalità di iscrizione e l’attività del Gruppo sono disciplinate da un apposito Regolamento che verrà deliberato dall’Assemblea dell’AICAP e che dovrà rispettare lo spirito e le finalità del presente Statuto.
Art.28 – La Direzione Generale è organo nominato dal Consiglio Direttivo con i seguenti compiti:
Art. 29 – L’Associazione può iscriversi ed essere presente in Organismi Associativi esterni, purché questi siano ispirati a principi e finalità del presente Statuto. La partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Art. 30 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
Art. 31 – L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 32 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 33 – Per tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente documento, è esclusivamente competente il Foro Milano.
Art. 34 – Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, deve essere deliberata dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi del totale degli Associati.
L’Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando le norme da seguire per la liquidazione e devoluzione delle eventuali rimanenze accertate alla data della delibera dello scioglimento.